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Relazione Legge 10

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Quando si decide di intervenire su un immobile dal punto di vista strutturale o nel momento in cui si desidera iniziare i lavori per la costruzione di un nuovo edificio, è necessario che permessi e autorizzazioni siano rilasciate per tempo dagli organi preposti. Un documento che risulta molto importante per avere il via libera in merito ai lavori è senza dubbio la Relazione Legge 10, una sorta di espressione dei modi e dei metodi coinvolti nella progettazione e nella realizzazione dell’opera in questione.

Cos’è la Relazione Legge 10

La Relazione Legge 10 viene espressa nel secondo titolo della legge stessa e più precisamente con l’articolo 28 (Legge 10 Titolo II art. 28). In alternativa qualcuno la chiama, in gergo, relazione tecnica di progetto.

Si tratta di un documento capace di presentare e di spiegare la tipologia di interventi che verranno eseguiti durante un’opera edilizia di costruzione, rifacimento o ristrutturazione di un immobile. L’intervento potrebbe riguardare anche la parte relativa all’impiantistica.
Trattandosi di una relazione, il termine fa chiaro riferimento ad uno studio ben preciso che dovrebbe essere eseguito, ovvero ad un’analisi approfondita di tutto ciò che ha condotto alla formulazione del progetto previsto. Infatti devono essere specificatamente riportati i calcoli relativi al progetto stesso e tutte le verifiche effettuate, al fine di dimostrare che sono state rispettate tutte le indicazioni riportate nella stessa normativa e in quelle affini di richiamo.
La Legge 10 menziona espressamente la Relazione, ma non fornisce alcuna indicazione sulla sua esecuzione. Traccia però quella che potrebbe venire interpretata come una linea guida, esprimendo come la Relazione Legge 10 debba essere eseguita rispettando il modo stabilito dal Ministro dell’Industria mediante il proprio decreto apposito. Una volta debitamente compilata nelle sue parti, va recapitata al municipio della località in cui vi è l’immobile oggetto di lavori, prima che questi inizino. Qualora mancasse il documento lo ”start lavori” non può avvenire e il cantiere verrà sospeso.
Il personale tecnico preposto dal comune la valuterà e la approverà, restituendo una copia a colui il quale si incaricherà della direzione lavori. Da questo momento il cantiere potrà essere considerato operativo.
In merito alla Relazione Legge 10 è possibile far capo ai seguenti riferimenti normativi:

– Legge n. 10/1991, art. 28.
– D. Lgs 192/2005, art. 8.
– D.M. 26/6/2015 nella parte riguardante i requisiti minimi espressi nello specifico nel primo allegato (All.1 par. 2.2).
– Dpr 380/2001, art. 125.

Come si può intuire, la Legge 10 nel tempo ha subito diverse modifiche orientate a fornire un’attenzione maggiore sul risparmio energetico e l’ottimizzazione delle risorse, al fine di contenere quelli che sono i consumi energetici.
Infatti i calcoli e le verifiche che il progettista è chiamato a riportare nella relazione, devono saper rispondere alle leggi in tema di risparmio energetico e limitazione dei consumi. Anche per questo motivo nel corso degli anni sia la Legge che la omologa Relazione sono state modificate richiedendo valutazioni sempre più precise e rigide, spostando il focus sugli impianti termici.

Quando serve compilare la Relazione Legge 10

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Non sempre è necessario compilare la Relazione Legge 10, ma vi sono casi in cui la sua redazione è obbligatoria.
In buona sostanza questa è necessaria quando vi sono lavori che contemplano una nuova costruzione o comunque interessano la struttura e gli impianti dell’immobile: edifici di nuova costruzione, edifici sottoposti a ristrutturazione di primo o secondo livello e interventi di riqualificazione energetica. Queste sono le tre macroclassi che la Legge stabilisce a carattere generale.
É possibile, di conseguenza, identificare una serie di casistiche in cui la redazione della Relazione Legge 10 è resa obbligatoria.

– Nuova costruzione di edifici.

– Opere di abbattimento, demolizione e successiva ricostruzione.

– Interventi mirati ad incrementare la volumetria di un edificio già costruito, nella misura superiore al 15% o comunque riguardanti volumi superiori a 500 metri cubi.

– Interventi importanti che interessano ristrutturazioni di primo e di secondo livello.

– Riqualificazione e ridefinizione della classe energetica della casa, con anche ammodernamento strutturale degli impianti termici già presenti all’interno dell’immobile (lavori di ristrutturazione con finalità di riqualificazione della classe energetica, che interessano manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti, riqualificazione o risanamento).

– Installazione di nuovi impianti.

– Sostituzione di generatori di calore: solo nel caso in cui il nuovo generatore superi la potenza limite stabilita nel Regolamento Ministero Sviluppo Economico 37/2008, dove al comma quinto esprime il dato relativo al valore. Altro caso di obbligo di presentazione della Relazione è quando viene installato un impianto che funziona con un combustibile diverso dal precedente.

Una specifica è doverosa in merito alle ristrutturazioni. Vengono considerati interventi di primo livello quelli che riguardano una superficie esterna superiore al 50%, interessando eventualmente anche l’impianto termico, sia riscaldamento che raffrescamento (condizionamento).
Con percentuali comprensive tra il 25% e il 50% si parla invece di ristrutturazione di secondo livello.

La Legge 10 non fornisce alcun elenco specifico che indica la redazione obbligatoria della Relazione Legge 10 e lascia ai Comuni la possibilità di scegliere le casistiche. Esistono però delle situazioni che impongono l’obbligatorietà e queste sono previste e contemplate all’interno della legge stessa e sono riconducibili ai casi elencati poco sopra.

Come dovrebbe essere redatta la Relazione Legge 10

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La Relazione Legge 10 è compilabile secondo alcuni schemi che variano a seconda del tipo di intervento. Ciò significa che non si ha un modello fisso a prescindere, ma la redazione muta di caso in caso.

Fino al 2015 era presente un unico schema compilativo stabilito dall’allegato E del D. Lgs. 192/2005, mentre con l’introduzione della modifica apportata dal D.M. del 26 giugno 2015 sono stati stabiliti più schemi in base alla tipologia di intervento.
Sommariamente è possibile affermare che la Relazione contiene comunque un nucleo di informazioni minime in grado di fornire indicazioni generali rispettando quanto richiesto dalle normative attuali in corso, oltre ad una parte più specifica inerente l’intervento edilizio o tecnico.
Per poter meglio capire come compilare il documento è fondamentale conoscere cosa questo richiede. Di seguito ciò che indicativamente dovrebbe contenere la Relazione Legge 10.

– Informazioni generali (dati catastali e soggetti coinvolti).
– Tipologia di edificio.
– Dati climatici relativi al luogo.
– Dati tecnici inerenti l’immobile: parametri costruttivi sia dell’edificio principale che delle strutture annesse (volumi, superfici, materiali impiegati per la costruzione, ecc…).
– Dati riferiti a tutti gli impianti presenti (compresi quelli di nuova concezione come quelli fotovoltaici).
– Calcoli matematici e ingegneristici effettuati per stabilire precisi valori (ad esempio la classe energetica, la determinazione della caldaia, l’energia elettrica necessaria, ecc…).
– Eventuali deroghe ottenute ai regolamenti in corso di validità e le motivazioni di richiesta.
– Allegati vari.
– Dichiarazione di rispondenza.

Chi è addetto alla compilazione della Relazione Legge 10 edilizia solitamente dividerà in due parti il suo lavoro.
Il documento è infatti immaginabile come suddiviso in due comparti di progetto.
– Prima Fase: riguarda le prestazioni relative ai calcoli in materia energetica e le successive verifiche, che vengono inserite nella Relazione rispondendo all’art. 28 della stessa Legge.
– Seconda Fase: è inerente alle prestazioni correlate alla mera progettazione dell’impiantistica e alla sua realizzazione.

Tempistiche e prezzi di mercato per redigere una Relazione Legge 10

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Riguardo i tempi di redazione della Relazione Legge 10 molto dipende dall’entità dell’intervento e da chi esegue il progetto. Infatti è quest’ultimo professionista che ha il compito di sottoscrivere il documento e presentarlo all’ufficio tecnico comunale e per evitare problemi andrebbe consegnato contemporaneamente alla richiesta di concessione edilizia, anche se non è pratica inusuale presentarlo in concomitanza dell’attestazione di inizio lavori.
Non è semplice nemmeno stabilire il compenso per la redazione della Relazione Legge 10, che dovrebbe essere svolta comunque da un ingegnere competente o comunque una persona che abbia il titolo e la responsabilità per redigerla.
Gli onorari variano a seconda della regione e del comune e non vi è un metodo univoco per poter stabilire a priori un prezzo.
In generale il compenso per la redazione della Relazione Legge 10 viene determinato in base alla superficie utile dell’immobile, al numero dei locali e al numero di impianti presenti. Inoltre è da considerare un indice di adeguamento Istat. Per lasciare un’idea, 500 euro potrebbe essere un prezzo di mercato minimo.

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