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A.Q.E (Attestato di qualificazione energetica)

Attestato di qualificazione energetica: di cosa si tratta?

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L’attestato di qualificazione energetica è un rapporto redatto da un tecnico qualificato e abilitato, che non deve essere necessariamente estraneo alla proprietà, o alla progettazione o realizzazione per la quale il suddetto attestato sia stato richiesto. È obbligatorio produrre tale attestazione per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi previsti dall’art. 3, comma 2 lettere A, B e C del D.Lgs. 192/05 e smi, cioè quando si tratta di ristrutturazioni totali.

L’attestato di qualificazione energetica (AQE), dopo l’entrata in vigore delle direttive e delle linee guida nazionali per la certificazione degli edifici previste dal D.M. del 26 Giugno 2009, è diventato uno strumento che mira a semplificare il rilascio successivo della certificazione energetica (APE).

Cosa contiene l’attestato di qualificazione energetica?

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In questo documento sono raccolte e sintetizzate tutte le informazioni relative alle caratteristiche energetiche di un edificio, del quale vengono indicati soprattutto la necessità energetica primaria e la classe energetica di appartenenza dello stesso. L’attestato è firmato dal direttore dei lavori e come già specificato, deve essere un tecnico abilitato a redigerlo, che sia stato coinvolto nella costruzione dell’edificio che è stato da lui sottoposto a perizia. Il documento deve essere successivamente consegnato al Comune nel quale l’edificio è ubicato e deve contenere una proposta di classe energetica, ma non quella definitiva. Vanno allegati anche tutti gli altri documenti riguardanti la fine dei lavori, questo significa che la dichiarazione di fine lavori, se non sarà accompagnata dall’attestato di qualificazione energetica, non potrà essere considerata valida.

Cosa comporta il non redigere o il non presentare la AQE?

Il direttore dei lavori che non faccia redigere l’attestato di qualificazione energetica o non la presenti presso gli uffici competenti del Comune, è soggetto al pagamento di una sanzione che prevede un minimo di 1.000 Euro e può arrivare fino ad un massimo di 6.000 Euro

In quali casi l’attestato di qualificazione energetica è obbligatorio?

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L’art 3 del D.Lgs. n. 192 del 2005 al comma 2 stabilisce tutte le circostanze per le quali l’attestato di qualificazione energetica è necessario:

– per gli edifici di nuova costruzione e per le integrazioni che siano limitate agli impianti degli edifici se sono superiori al 20% rispetto agli edifici in questione.
– per nuovi impianti che vengono installati in edifici già esistenti.
– per la sostituzione dei generatori di calore.

Nel caso in cui un edificio che abbia una superficie utile di oltre 1000 metri quadri venga demolito e ricostruito in regime di manutenzione straordinaria, o se gli elementi che ne compongono le facciate esterne siano sottoposti a ristrutturazione integrale, è necessario produrre una nuova attestazione di qualificazione energetica.

È facoltà del tecnico o del direttore dei lavori eseguire la relazione del rapporto nei casi che non sono specificati nel D.Lgs. 192.

Progetti di riqualificazione energetica e detrazioni fiscali.

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Con la legge finanziaria del 2007 è stata introdotta una detrazione fiscale per le spese sostenute per la realizzazione di lavori mirati a riqualificare la classe energetica degli edifici, con l’installazione di fonti alternative di energia nelle abitazioni.
Facendo questi interventi è possibile ottenere degli sgravi fiscali sull’imposta lorda pari al 55%, per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, infissi, pavimenti e pareti e l’installazione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica o acqua calda e riscaldamento degli ambienti, sia ad uso domestico che industriale.
Per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario che siano posseduti i requisiti per gli sgravi fiscali già previsti del 36%, concessi nel caso di pagamento con bonifico bancario e di invio della comunicazione al centro operativo di Pescara, e in più bisogna avere anche:

– il rapporto di un tecnico abilitato che ne risponde sia in ambito civile che penale per quanto riguarda l’esatta corrispondenza dell’intervento ai requisiti previsti dalla legge

– una certificazione energetica dell’immobile o comunque, nel caso in cui questo non sia possibile, un attestato di qualificazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato

È stato emanato un decreto attuativo di quanto appena detto, contenuto nei commi dal 244 al 249 della Finanziaria del 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2007, che individua in maniera dettagliata tutti gli interventi per i quali è possibile usufruire delle detrazioni.
In queste sono ammesse inoltre quelle spese relative alle eventuali prestazioni professionali concernenti la relazione dell’attestato di qualificazione o della certificazione energetica.
Nell’art. 4 vengono poi definite tutte le procedure per usufruire delle suddette detrazioni, le quali potranno essere ottenute tramite previa spedizione della copia dell’attestato di qualificazione o della certificazione energetica al ENEA, tramite il sito internet sul quale è presente una sezione apposita per l’invio della suddetta pratica.

Da chi deve essere abilitato il tecnico relatore?

Per “tecnico abilitato” è da intendere un professionista iscritto all’albo dell’ordine professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei periti industriali, abilitato alla progettazione di edifici e impianti.

Differenze tra AQE (attestato di qualificazione energetica) e APE (attestato di prestazione energetica).

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Sono previsti dalla legge due attestati col fine di certificare la classe energetica di un edificio, il primo è l’attestato di qualificazione energetica, che svolge le funzioni di controllo “ex post” del rispetto delle normative previste dall’art. 8 del D.Lgs. n. 192 del 2005, in fase di costruzione o ristrutturazione atte a migliorare le prestazioni energetiche dello stesso edificio. Nell’attestato devono essere inseriti solo i contenuti minimi come riportato nello schema in allegato 5, presente nelle linee guida nazionali per la certificazione energetica.

Il secondo attestato invece è quello di certificazione energetica, che dal 6 giugno 2013 ha sostituito l’attestato precedente ed è disciplinato dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 192/2005, dal D.Lgs. 63/2013, modificato a sua volta da D.Lgs. 145/2013, e viene utilizzato come strumento di informazione del proprietario, dell’acquirente o del locatario, per quanto riguarda le prestazioni energetiche ed il grado di efficienza energetica degli stessi edifici.
Questo secondo attestato è molto più completo, poiché fornisce all’utente le raccomandazioni per migliorare l’efficienza energetica, proponendo gli interventi più idonei a tale scopo, nonché quelli più convenienti.

Tale nuovo attestato inoltre ha la funzione di “etichetta d’acquisto” che si propone di essere d’aiuto all’acquirente o all’affittuario, per selezionare l’edificio con le migliori prestazioni energetiche, guidandolo in una scelta mirata e permettendogli di mettere a paragone le diverse costruzioni e le loro prestazioni energetiche.

Tale scelta è possibile attraverso delle scale energetiche presenti nell’attestazione, con dei livelli che indicano le fasce di prestazione energetica, attribuendo una “classe energetica“, ognuna di esse contrassegnata da una lettera: A+ per quanto riguarda gli edifici con le migliori prestazioni e G che individua gli immobili con l’efficienza energica peggiore.

Ciò comporta anche la possibilità di orientare meglio il mercato nei confronti di edifici col miglior rendimento energetico, dando l’opportunità ai cittadini di valutare le prestazioni dell’immobile di interesse, nonché la possibilità di raggiungere tali prestazioni per il proprio immobile.

L’attestato di prestazione energetica si differenzia dunque dall’attestato di qualificazione proprio nell’attribuzione della classe energetica, nel primo infatti la classe energetica è attribuita basandosi su dati effettivi dell’immobile, mentre il secondo indica solo una proposta di attribuzione, che comunque deve essere verificata.

Mentre l’AQE deve essere redatto dal tecnico che è stato chiamato in prima persona nell’attuazione dei lavori di costruzione, l’APE invece può essere rilasciato da un professionista o ente esterno, che comunque dovranno sempre essere qualificati e abilitati a tale scopo.

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