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Detrazioni fiscali per il risparmio energetico

Che cosa sono le detrazioni fiscali per il risparmio energetico

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Per incentivare la messa in opera di soluzioni edili che migliorino l’efficienza energetica degli immobili sono state introdotte nella legislazione italiana detrazioni fiscali per i contribuenti che eseguono questi tipi di interventi. Si tratta di lavori che contribuiscono al risparmio energetico in quanto limitano (oppure eliminano completamente) la dispersione termica verso l’esterno durante l’inverno e il surriscaldamento degli ambienti interni nel corso dell’estate. Inoltre comprendono la messa in opera di impianti che sfruttano le energie rinnovabili.

Le spese sostenute possono essere in parte detratte dalla dichiarazione IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) oppure dall’IRES (imposta sul reddito delle società). Bisogna tenere a mente che sono previste specifiche modalità per l’acceso alle agevolazioni e requisiti da rispettare. Ad esempio la detrazione nel caso dei titolari di reddito d’impresa interessa soltanto i lavori per il risparmio energetico che riguardano fabbricati strumentali per l’esercizio dell’attività imprenditoriale. Inoltre i beneficiari possono cedere il proprio credito nei confronti del Fisco ad altri soggetti privati, come lavoratori autonomi, persone fisiche, gli stessi fornitori che hanno effettuato i lavori, società ed enti. Soltanto se si rientra nella no tax area è possibile adottare la cessione del credito anche nei confronti degli intermediari finanziari e delle banche. Si ricorda infine che i lavori devono avere come oggetto immobili già esistenti e non in costruzione; non sono previste invece restrizioni per quanto riguarda la tipologia, la destinazione d’uso e la categoria di appartenenza. Di conseguenza possono essere beneficiarie dei Bonus Risparmio Energetico tutti gli edifici residenziali (condomini, appartamenti, ville, immobili di lusso, costruzioni bifamiliari e trifamiliari) e immobili strumentali all’impresa.

Cosa prevede la Legge di Stabilità 2018

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Le agevolazioni per il risparmio energetico sono state prorogate dalla Legge di Stabilità fino al 31 dicembre 2018. Di conseguenza possono essere detratte le spese per gli interventi di risparmio energetico (comprese le prestazioni professionali tecniche per la messa in opera dei lavori) e per il rilascio della certificazione energetica effettuate entro tale data. Possono accedere alle detrazioni per il risparmio energetico tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possono vantare diritti sull’immobile oggetto dei lavori. Rientrano in questa categoria i proprietari, i comodatari, gli inquilini, i condomini per gli interventi che interessano le aree comuni. Al tempo stesso possono fruire dell’agevolazione il convivente more uxorio o il familiare convivente (coniuge, parenti fino al terzo grado, soggetto di unione civile e affini entro il secondo grado) del detentore oppure del proprietario dell’immobile. L’Ecobonus prevede la detrazione del 65% da ripartire in 10 rate annuali di pari importo e riguarda interventi per:
– la riduzione dei consumi dell’impianto di riscaldamento;
– l’installazione di pannelli solari. Inoltre i bollitori e i pannelli devono avere almeno 5 anni di garanzia, mentre le componenti tecniche e gli accessori 2. Gli impianti devono essere certificati da un organismo UE e della Svizzera ed essere conformi a quanto stabilito dalle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976;
– il miglioramento dell’efficienza energetica e dell’isolamento termico dell’immobile tramite la coibentazione dell’edificio oppure la sostituzione di serramenti e pavimenti;
– l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali per gestire da remoto gli impianti di produzione di acqua calda, riscaldamento oppure climatizzazione, così da poter avere un funzionamento più efficiente e una riduzione dei consumi energetici (Ecobonus domotica). Gli interventi sono finalizzati a un consumo energetico più responsabile da parte degli utenti, così da portare a un comportamento consapevole e avere un maggior risparmio energetico nel lungo periodo. In questo modo si uniscono interventi strutturali e responsabilizzazione dei consumi. Infatti i dispositivi domotici da acquistare e installare devono garantire la fornitura periodica dei dati sui consumi energetici in modo da mostrarli all’utente attraverso i canali multimediali. Al tempo stesso consentono di conoscere, gestire e monitorare la temperatura degli impianti di produzione di acqua calda e del riscaldamento e le condizioni di funzionamento correnti. Infine permettono di programmare a distanza con cadenza settimanale gli impianti, accenderli oppure spegnerli da remoto;

– l’installazione di impianti di climatizzazione invernale più efficienti appartenenti almeno alla classe A. Congiuntamente a questi interventi di sostituzione è necessario istallare evoluti sistemi di termoregolazione appartenenti alle classi VIII, VI oppure V.
L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è 30.000 euro se i nuovi impianti di climatizzazione invernale hanno un’alimentazione a biomasse combustibili oppure si basano su pompe di calore ad alta efficienza, caldaie a condensazione (in questo caso occorre installare contemporaneamente un adeguato sistema di distribuzione) o impianti geotermici a bassa entalpia. Rientrano in questa categoria anche:
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione;
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con dispositivi ibridi. Questi ultimi devono comprendere una caldaia a condensazione e una pompa di calore integrata e i due dispositivi devono essere progettati esplicitamente e realizzati in fabbrica per funzionare abbinati;
– la sostituzione dei tradizionali scaldacqua con modelli che integrano una pompa di calore dedicati e che sono specificatamente finalizzati a produrre acqua calda sanitaria.
Invece l’importo detraibile è pari a 60.000 euro nel caso in cui gli interventi riguardano:
– l’acquisto e la messa in opera di schermature solari (strutture opache verticali) e finestre comprensive di infissi. Nel caso della sostituzione delle finestre la normativa di settore richiede il rispetto dei requisiti di trasmittanza termica U per poter accedere ai Bonus Risparmio Energetico. I valori di trasmittanza, espressa con l’espressione W/m2K, sono riportati all’interno della speciale tabella definita per decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico l’11 marzo 2008 e successivamente interessata da variazioni attraverso il decreto del 26 gennaio 2010;
pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici oppure industriali. Rientrano nella stessa categoria anche gli impianti finalizzati a sostenere il fabbisogno di acqua calda di edifici e strutture particolari, ad esempio università, piscine, istituti scolastici, edifici con finalità sportive e case di ricovero oppure di cura;
schermature opache orizzontali, come pavimenti e coperture;
– la sostituzione dei portoni d’ingresso se si rispettano gli stessi indici di trasmittanza termica previsti per la messa in opera delle nuove finestre nella stessa categoria di intervento. Al tempo stesso i serramenti devono delimitare l’involucro riscaldato dell’edificio nei confronti di ambienti no riscaldati oppure verso l’esterno;
– se i lavori interessano l’involucro dell’edificio.
Invece l’importo sul quale calcolare la detrazione sale a 100.000 euro nel caso in cui si acquistino e si installino micro-cogeneratori per sostituire gli impianti esistenti oppure si mettano in atto soluzioni di riqualificazione energetica dell’immobile. In questo caso il risparmio di energia primaria deve essere di almeno il 20% per poter accedere alla detrazione. Per i parametri occorre fare riferimento alla tabella emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2008.

La procedura per accedere ai Bonus Risparmio Energetico

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Per accedere al Bonus Risparmio Energetico è necessario presentare la documentazione indicata nella norma di riferimento:
– dichiarazione del direttore dei lavori oppure asseverazione di un tecnico abilitato che attestano sotto la propria responsabilità quali sono gli interventi e il loro effetto sull’efficienza energetica dell’immobile;
attestato di qualificazione energetica dell’immobile al termine dell’intervento rilasciato da un professionista qualificato. In alternativa si può presentare la certificazione energetica dell’immobile predisposta dall’ente locale competente per territorio oppure dalla Regione;
– nel caso in cui il beneficiario abbia optato per una soluzione di auto-costruzione dei pannelli solari occorre anche l’attestazione di partecipazione a un corso di formazione specifico e del possesso delle competenze necessarie.
Una volta terminati i lavori entro 90 giorni il beneficiario dell’agevolazione deve trasmettere la copia dell’attestato di qualificazione energetica e la scheda informativa degli interventi messi in atto all’Enea con modalità digitale. In secondo luogo si ricorda che sono previste specifiche condizioni di pagamento per i fornitori per poter accedere alle detrazioni. Occorre effettuare un bonifico parlante (bancario o postale) riportando nella causale il riferimento alla norma che disciplina l’Ecobonus, il codice fiscale oppure la partita IVA del fornitore e il codice fiscale del beneficiario. Se invece la detrazione è a favore di un soggetto titolare di reddito d’impresa, si possono adottare strumenti di pagamento diversi rispetto al bonifico parlante. Tuttavia è necessario conservare per almeno 10 anni l’intera documentazione relativa ai lavori, così da poter dimostrare il possesso dei requisiti a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

I Bonus Risparmio Energetico per i condomini

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Nel caso degli interventi di risparmio energetico sulle parti comuni condominiali possono usufruire delle detrazioni:
– i contribuenti con reddito d’impresa (società di capitali, persone fisiche e società di persone);
– persone fisiche con diritti sull’immobile (proprietari, inquilini, comodatari, condomini, familiari e conviventi se sostengono i costi);
– associazioni tra professionisti;
– enti privati che non effettuano attività commerciali ed enti privati.
Al tempo stesso sono state introdotte in questo ambito due importanti novità, la cui validità è stata protratta fino al 31 dicembre 2012. Innanzitutto la percentuale detraibile delle spese effettuate varia tra il 70% ed il 75% a seconda del tipo di intervento messo in atto. Ad esempio se l’intervento di risparmio energetico interessa sia gli ambienti interni che l’involucro dell’edificio, si ottiene una percentuale detraibile pari al 70%. Si ricorda che è necessario che l’intervento incida per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile stesso per poter accedere a questa agevolazione. Invece la detrazione Ecobonus Condomini applica una percentuale del 75% nel caso in cui i lavori siano finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche estive e invernali. Bisogna rivolgersi a professionisti abilitati per il rilascio della documentazione attestante il possesso di questi requisiti per poter accedere al Bonus Risparmio Energetico. In questo caso si può detrarre un importo fino a 40.000 euro per ogni unità immobiliare che fa parte del condominio. In secondo luogo è stato previsto un Bonus unico condominiale che integra anche le agevolazioni del Sismabonus. In questo caso la detrazione va dall’80% al 85% a seconda degli interventi realizzati, tuttavia bisogna tenere a mente che i requisiti richiedono che l’immobile oggetto dei lavori sia situato in una zona a rischio sismico. Inoltre è necessario mettere in opera misure antisismiche per ridurre il rischio sismico oltre a soluzioni per il risparmio energetico nelle parti comuni dell’edificio. In particolare il condominio deve essere collocato all’interno delle zone sismiche 1, 2 e 3 e si può usufruire di una detrazione pari all’80% delle spese se i lavori congiuntamente finalizzati permettono la riduzione di una classe di rischio. Invece la percentuale detraibile è dell’85% se l’immobile passa a due classi di rischio inferiori. L’importo massimo detraibile è 136.000 euro da moltiplicare per le unità immobiliari che comprendono l’immobile. Si ricorda comunque che in ogni caso la detrazione deve essere ripartita trai condomini in base ai millesimi di proprietà detenuti.

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