S.C.I.A. edilizia

Cosa è la SCIA edilizia

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La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è un documento che interessa i lavori edili non rientranti né nell’edilizia libera né nell’edilizia soggetta al permesso di costruire. In particolare, è un titolo abilitativo necessario in caso di interventi che interessano gli elementi strutturali degli immobili. La SCIA può essere presentata anche direttamente dai proprietari degli immobili, insieme a una relazione dei tecnici abilitati (ingegneri, architetti, geometri, etc.) che asseveri:

-la conformità degli interventi da realizzare agli strumenti urbanistici;

-il pieno rispetto delle norme di settore.

La consegna della Segnalazione Certificata di Inizio Attività può avvenire anche lo stesso giorno in cui cominciano gli interventi, senza cioè aspettare il termine di trenta giorni come in precedenza accadeva con la vecchia Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).

La differenza principale tra la SCIA e la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) è riscontrabile negli interventi da realizzare. La SCIA, infatti, è necessaria per le opere di manutenzione straordinaria che modificano le strutture degli immobili, mentre la CILA serve per gli interventi di manutenzione straordinaria di entità minore.

I riferimenti normativi della SCIA edilizia

In ambito edilizio la SCIA è regolamentata dall’articolo 22 del D.P.R. 380/2001, così come modificato dal Decreto Legislativo 222/2016. La normativa prevede come la SCIA debba essere utilizzata in conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi. Il comma 4 dell’articolo 22 TUE dà la possibilità alle regioni a statuto ordinario di ampliare o ridurre il campo di applicazione della SCIA con una specifica legge.

Con il Decreto Legge 78/2010, convertito con modifiche dalla Legge 122/2010, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sostituisce l’istituto della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA). Con la SCIA è possibile immediatamente cominciare l’attività senza la necessità di aspettare alcun termine.

Quando serve la SCIA edilizia

Sono realizzabili attraverso la SCIA le opere di:

manutenzione straordinaria, nelle ipotesi in cui gli interventi interessino le parti strutturali degli immobili;

risanamento conservativo e restauro, nel caso in cui i lavori interessino le parti strutturali degli immobili;

ristrutturazione edilizia, quando le opere non portino a organismi edilizi in parte o in tutto diversi dai precedenti e che non implichino modifiche delle volumetrie complessive degli immobili.

Inoltre, sono realizzabili attraverso la SCIA:

-le varianti al permesso di costruire che non influiscono sulle volumetrie e sui parametri urbanistici, che non cambiano la categoria edilizia e la destinazione d’uso, non alterano le sagome degli immobili qualora gli stessi siano sottoposti a vincolo;

-le varianti al permesso di costruire non configuranti un’essenziale variazione, a patto che siano in linea con le prescrizioni urbanistiche-edilizie e che vengano attuate soltanto dopo l’ottenimento di eventuali atti di assenso previsti dalla norma sui vincoli idrogeologici, paesaggistici, ambientali e di tutela dei patrimoni storici e artistici.

Tutti tipi di interventi edilizi rientranti nel campo di applicazione della SCIA, realizzabili attraverso la presentazione di questo importante documento regolamentato delle norme di legge.

Come dovrebbe essere redatta una SCIA edilizia

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Possono presentare la SCIA i proprietari degli edifici, i comproprietari in accordo con gli altri proprietari, l’usufruttuario o nudo proprietario oppure, in generale, tutti i soggetti aventi titolo. Una volta presentati i documenti, l’ufficio competente del comune interessato ha a disposizione trenta giorni di tempo per controllare la regolarità o meno della pratica. La SCIA edilizia è dunque un documento essenziale da compilare correttamente con tutte le informazioni necessarie:

dati anagrafici dell’intestatario (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo);

dati dell’impresa (nome, P.IVA, codice fiscale, indirizzo, etc.);

relazione del tecnico abilitato;

lista di controllo, dove è riportata tutta la documentazione e gli allegati utili per presentare la SCIA.

La pratica completa della Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve quindi contenere il modello SCIA, i documenti fotografici, gli elaborati grafici, la ricevuta dei pagamenti dovuti per i diritti di segreteria e i documenti identificativi dei soggetti coinvolti nella pratica (proprietari, progettisti, tecnici, etc.). Generalmente, incaricato alla compilazione e alla trasmissione della SCIA è il progettista o un altro tecnico abilitato (architetti, ingegneri, geometri), fornito di delega da parte dell’interessato.

La SCIA edilizia ha una durata sino a tre anni al termine dei quali, nell’ipotesi in cui le opere non fossero completate, subentra la necessità di presentarne una nuova.

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