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Serra solare

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Cosa sono

Le serre solari, chiamate anche serre bioclimatiche o captanti, solo dei volumi delimitati per la maggior parte da strutture trasparenti, in vetro o materiali plastici, con lo scopo di immagazzinare il calore solare. Nell’era in cui la sostenibilità ambientale è diventata una priorità globale, le tecnologie innovative stanno emergendo per ridurre l’impatto ambientale delle costruzioni. Tra queste, le serre solari stanno guadagnando sempre più attenzione come un’opzione promettente per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. In questo articolo, esploreremo il concetto di serra solare in edilizia, i suoi vantaggi e le sue applicazioni, nonché un approfondimento particolare in termini di regolamentazione.

Regole generali

Nonostante la funzionalità primaria sia quella inerente al risparmio energetico, il motivo principale per il quale vengono installate è riconducibile all’aumento di superficie abitabile; per focalizzare l’obiettivo sul risparmio energetico e non su altro, sono quindi stati imposti dei limiti da rispettare per renderne possibile l’installazione:

– non è possibile riscaldare o raffrescare i nuovi volumi ricavati

– l’orientamento deve essere compreso tra sud-est e sud-ovest

– il rapporto tra la superficie trasparente e quella totale deve essere maggiore del 70%

– la sua installazione deve obbligatoriamente comportare un risparmio minimo del 10% del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale

– deve essere apribile per una superficie pari ad almeno un terzo dell’involucro solare

– deve essere dotata di schermature solari tali da ridurre almeno del 70% l’irradiazione solare massima durante il periodo estivo;

– il volume delimitato dalla serra deve essere inferiore al 10% del volume dell’u.i. cui è annessa, variabile fino ad un massimo del 20%

– deve essere dotata di sistemi ombreggianti e finestre apribili

– non può essere utilizzata come una stanza con permanenza continua di persone, è in tutto e per tutto un locale tecnico

– deve garantire un guadagno energetico, differenza tra energia dispersa in assenza del sistema bioclimatico e quella dispersa in presenza del sistema stesso, durante la stagione invernale di almeno il 20% rispetto alla soluzione priva di energia solare (variabile tra il 5% e il 25%).

Suddette regole da rispettare sono state pubblicate da Enea, è comunque indispensabile attenersi ai regolamenti regionali in relazione all’area di intervento.

Le normative regionali:

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In ogni regione abbiamo delle Leggi Regionali differenti, è per questo che consigliamo vivamente di riferirsi a professionisti locali. Le prime regioni a recepire e normare gli interventi relativi all’installazione delle serre solari sono:

  • Umbria: con la L.R. del 20 dicembre 2000 n. 38 “Riduzioni nel calcolo dei parametri di pianificazione urbana per il miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico negli edifici”,
  • Lombardia: con la delibera n. X / 1216 del 10 gennaio 2014, ha sottoscritto un documento denominato “Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica di serre e portici, ai fini del loro confronto con i volumi tecnici”, cui fa riferimento L.R. 21 dicembre 2004 n. 39.
  • Lazio: L.R. 27 maggio 2008 n. 6 – CAPO IV – Art.12 – lettera c)  i comuni prevedono, per la determinazione dell’indice di fabbricabilità, lo scomputo delle serre solari di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile dell’unità immobiliare, costruite sia in aderenza che in adiacenza, con almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni; (Lettera sostituita dall’articolo 5, comma 37 della L.R. 13 agosto 2011, n. 10 e poi modificata dall’articolo 22, comma 35, della legge 27 febbraio 2020, n. 1)
  • Toscana: L.R. 24 luglio 2018 n. 39/R decreta la detrazione dal calcolo del BS (superficie costruibile) e del CS (superficie coperta) della serra solare (incluso, tuttavia, nel calcolo dell’AS (superficie accessoria), definito come “un elemento di bioclimatica architettura finalizzata all’introduzione della radiazione solare a supporto del riscaldamento dell’edificio o dell’unità immobiliare nella stagione invernale”.

La legislazione regionale:

  • Legge regionale della Regione Piemonte, 28 maggio 2007, n. 13
  • Regione Veneto – allegato A, del D.G.R. n. 1781, art. 1, dell’8 novembre 2011
  • La Legge della Regione Veneto n. 13/2011
  • Regione Friuli-Venezia Giulia L. R. 11/11/2009, n. 19, art. 37
  • Regione Emilia-Romagna L.R. 23/12/2004 n. 26, modificato da L.R. del 22/12/2011 n. 21.
  • Regione Puglia, Legge Regionale, n. 13, “Standard per una vita sostenibile”.

Serra solare a Roma

Come già detto, oltre a variare da regione a regione, la normativa cui sono sottoposte le serre solari può variare anche da comune a comune, è il caso di Roma. Nelle seguenti leggi è possibile vedere che il limite del 30% di superficie massima della serra solare, rispetto a quello dell’u.i. riscaldata, è stato inizialmente imposto al 15% per essere recentemente riportato al 30%.

Deliberazione n. 7, estratto dal verbale delle deliberazioni dell’assemblea capitolina anno 2011 verbale n°9, Seduta Pubblica del 14 febbraio 2011 – variazioni ed integrazioni del Regolamento Edilizio Comunale:

L’Art. 48/ter – Risparmio energetico e casi di esclusione dal volume imponibile e della superficie utile lorda, precisamente al comma 2 recita:

“I sistemi bioclimatici passivi, come le serre captanti, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare e il guadagno termico solare negli edifici, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle S.U.L. ammissibili purché rispettino le seguenti condizioni:

– dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale di una quantità pari ad almeno il 10%, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare;

– le dimensioni in pianta non siano superiori al 15% della superficie utile dell’unità immobiliare connessa o dell’unità edilizia oggetto dell’intervento;

– la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali idonei a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, etc.);

– i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione naturale diretta;

– se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;

– il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra energia dispersa in assenza del sistema bioclimatico e quella dispersa in presenza del sistema stesso;

– nel caso di serre solari, queste devono essere integrate prioritariamente nella facciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest.”

La Deliberazione n. 7 che apportava delle variazioni al Regolamento Edilizio Comunale è stata ulteriormente modificata di recente, attraverso un parere pubblicato sul sito dell’Urbanistica del comune di Roma:

Parere con protocollo n. QI/48009 del 16/03/2023

Riscontro richiesta di parere Municipi dai I a XV – Direzioni Tecniche inerente la giusta progettazione e il corretto dimensionamento degli spazi accessori, locali tecnici e portici di cui all’art. 4, comma 1, lettere b), c) e h) delle NTA del PRG – Indirizzi per gli Uffici

“Le dimensioni massime dei locali di cui all’Art. 4 comma 1 lettera h delle NTA del PRG sono definite dall’Art. 48/ter comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale nel limite del 15% della superficie utile dell’unità immobiliare connessa o dell’unità edilizia oggetto di intervento. Solo per le serre solari tale limite è stato aggiornato al 30% dall’Art. 12 della n.6/2008 e ss.mm.ii “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”

Detrazioni per serre solari

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Nonostante inizialmente si pensasse che tali interventi potessero beneficiare dell’ecobonus con percentuali di detrazione fino al 65% sui costi di realizzazione, Enea smentisce tutto e “precisa che la realizzazione di un serra bioclimatica è un intervento non agevolato dalle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, il cosiddetto Ecobonus (ex legge 296/2006)”.

L’installazione delle serre solari rientra negli interventi agevolabili con le detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie, il cosiddetto Bonus casa (Art. 16 bis del DPR 917/86).

 

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