CERCHI UN PREVENTIVO?
CALCOLA ORA »

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
06.33971680

Passi carrabili

>> RICHIEDI PREVENTIVO PER PASSO CARRABILE <<

Spesso si vede il cartello del divieto di sosta davanti ad un cancello o ad un portone con la scritta passo carrabile o passo carraio. Il più delle volte, però, non si conosce bene cosa dice la legge in merito, quali siano gli articoli che regolano la disciplina e quali dovono essere le autorizzazioni necessarie per poter apporre il suddetto cartello.

Cosa sono i passi carrabili

Dal punto di vista tecnico-urbanistico, i passi carrabili sono definiti come manufatti realizzati in materiale calpestabile, idoneo ad accogliere il passaggio dei veicoli, che costituiscono un’interruzione ai marciapiedi oppure che richiedono una modifica del piano stradale, al fine di agevolare l’accesso di mezzi a motore (auto, motocicli, furgoni o camion) presso una proprietà privata, sia essa abitazione civile o azienda. Più semplicemente è definibile passo carrabile un’area di sbocco per veicoli che da una proprietà privata accede direttamente su un’area pubblica di passaggio.
Secondo la legislazione, il passo carraio è disciplinato dall’articolo 22 del Codice della Strada e dall’articolo 44 del Regolamento di Attuazione, che estende la tematica anche agli articoli immediatamente seguenti.
Siccome i passi carrai interessano aree di accesso a proprietà private, è bene precisare che la definizione non fa riferimento soltanto all’area geometricamente antistante il cancello o il portone, ma il concetto viene ampliato all’intero spazio ritenuto utile per poter accedere. In questa visione, è considerata carrabile anche la porzione di strada che è necessaria per consentire al veicolo la manovra di entrata o di uscita.

Quando serve il cartello e chi deve richiederlo

>> RICHIEDI PREVENTIVO PER PASSO CARRABILE <<

Quando c’è una proprietà privata il cui accesso avviene attraverso uno spazio pubblico, vi è la condizione di richiesta del passo carrabile e quindi del divieto di sosta nella zona interessata. Chiunque dovesse decidere di aprire un accesso che permette un passaggio da un’area pubblica ad una privata, ha il diritto di chiedere il passo carrabile.
Chi deve fare richiesta al Comune in cui si trova l’accesso è il soggetto proprietario dell’abitazione o dell’azienda, oppure l’amministratore in caso di condominio o proprietà condivisa, o una persona incaricata che ha la rappresentanza dei soggetti coinvolti. In gergo viene definito soggetto passivo. L’ufficio tecnico del Municipio invierà del personale a compiere le misurazioni per dare una classificazione al passo carraio in questione.
La richiesta del passo carrabile è soggetta al pagamento di un canone a carico del richiedente oppure in condivisione dei condomini o dei beneficiari, mentre ne è esentato chi ha un ingresso la cui larghezza è inferiore a 150 cm (ad esempio un cancello pedonale), oppure chi ha a che fare con situazioni temporanee (dovute ad esempio alla presenza di cantieri per lavori). Sono esentati dal pagamento del canone i passaggi su proprietà di enti statali, provinciali, regionali, associazioni senza scopo di lucro, religiose e tutto quanto espresso nel D. Lgs. 446/1997 e nel D.L. 460/97.
Il cartello riporta il segnale di divieto di sosta, lo stemma del comune di appartenenza e un numero che indica la concessione. Mancando anche una sola informazione il cartello non è valido ed è soggetto a sanzione come espresso nell’art.22 del Codice della Strada (comma 12).
La legge precisa che una volta fatta la richiesta e apposto il cartello in maniera ben visibile dalla strada, la sosta nell’area antistante interessata è vietata anche agli stessi titolari del diritto di passaggio ed è obbligatoria la rimozione forzata col carro attrezzi qualora vi fosse una vettura che ostruisce la via di ingresso. Viene consentita solamente una breve fermata temporanea in caso di carico e scarico.
Per precisione è doveroso fornire l’informazione che un passo carrabile è possibile averlo anche verso una strada privata (ad esempio una strada che dà accesso a delle villette a schiera). In questo caso non si ha il pagamento del canone.
La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
– indicazioni del richiedente (generalità e codice fiscale);
– ragione sociale e partita Iva in caso di esercizio commerciale o azienda;
– indirizzo dell’accesso per il quale si richiede il passo carraio;
– dimensioni dell’accesso;
– autorizzazione eventuale per i lavori di esecuzione dell’ingresso.

Le autorizzazioni necessarie richieste per il passo carrabile

>> RICHIEDI PREVENTIVO PER PASSO CARRABILE <<

L’autorizzazione edilizia deve essere ottenuta prima di richiedere la concessione del passo carraio, mediante domanda presso l’ufficio preposto del comune (Ufficio di Edilizia Privata o dell’Edilizia Produttiva).
Autorizzazione e Concessione sono due pratiche tra loro diverse da non confondere: la prima interessa la formazione di un ingresso, quindi una modifica strutturale alla proprietà (abbattimento di un muro, variazione di una recinzione) e risponde al D. Lgs. 235 del 30.04.1992. La seconda risponde invece agli artt. 40-44-50 contenuti nel D. Lgs. 507 del 15.11.1993, oltre che al regolamento comunale.
L’autorizzazione e successivamente la concessione vengono rilasciate esclusivamente in seguito ad un sopralluogo da parte del personale tecnico comunale che ha il compito di verificare che non vi siano preclusioni alla sicurezza stradale e all’incolumità dei passanti.
La concessione viene ottenuta dietro pagamento di canone annuale a titolo di occupazione del suolo pubblico: un privato necessita di avere a disposizione “esclusiva” una porzione di area pubblica per poter accedere alla proprietà. La determinazione del canone avviene sulla base della superficie che risulta necessaria, calcolata prendendo come riferimento la dimensione dell’accesso (ad esempio la larghezza di un cancello).
Nel caso in cui la tassa non venga pagata, il comune ha il diritto di ritirare la concessione rilasciata, togliendo quindi il passo carrabile, eliminando l’esclusività di accesso.
Qualora venissero eseguiti dei lavori edili per garantire l’accesso (ad esempio rampe o modifiche al marciapiede) il soggetto passivo ha l’obbligo di richiedere la concessione e di pagare quanto dovuto mentre il comune, nell’eventualità di mancata corresponsione della quota, ha la facoltà di ripristinare la sede stradale come in precedenza, eliminando di fatto l’agevolazione di ingresso. Senza opere in atto, la richiesta del passo carraio è facoltativa.
Se si desidera avere un passo carraio su una strada extraurbana o comunque fuori città, la richiesta dovrà esser formulata al proprietario della strada (Provincia o Regione ad esempio) e non al Comune, il quale si interessa solo di quanto accade all’interno dei confini di paese sulle strade comunali.

Prezzi di mercato del canone per Concessione passo carraio

>> RICHIEDI PREVENTIVO PER PASSO CARRABILE <<

Il costo per ottenere la concessione di un passo carraio varia a seconda di diversi parametri.
– Area di richiesta: ciascuna città è suddivisa in aree a cui viene assegnato un coefficiente che sarà tanto più alto quanto più l’area è ritenuta importante. Un passo carrabile richiesto in centro città sarà quantificato con un coefficiente più elevato rispetto ad uno posto in periferia.
– Superficie: la superficie interessata determina il prezzo del canone da corrispondere al comune. Viene espressa in metri quadrati basandosi sulla larghezza dell’accesso e sullo spazio antistante.
– Attività: un passo carraio richiesto da un’azienda per utilizzo commerciale ha un coefficiente quasi doppio rispetto ad uno richiesto per fini privati.
– Tariffa di base: è un valore espresso in euro che è stabilito dal comune e rappresenta una quota di base.
Questi dati vengono tutti moltiplicati tra loro e il prodotto ottenuto rispecchia il canone annuo da corrispondere per l’ottenimento della concessione del passo carrabile.

© 2023  Pratichefacile.it  powered by Ditta Francesco Lentini